Con la Circolare n. 19 del 22 settembre 2017 il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Savona informa i propri iscritti dell'orientamento assunto dall'Ufficio Provinciale di Savona in merito alle sanzioni dovute per il ritardato accatastamento dei Fabbricati Rurali.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della Circolare; l'originale in formato PDF è scaricabile dal link a fondo pagina.


 

Circ. N. 19/2017

Savona, addì 22 settembre 2017

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SAVONA
Cod.Amministrazione: cgglp_sv
Cod.Regìitro: OUT
Prot. N. 0002769 del 22/09/2017

A tutti gli iscritti all'Albo
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO PROFESSIONALE
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
LORO SEDI

Oggetto: Fabbricati rurali

Preg.me Colleghe e Colleghi,

in ordine alle sanzioni dovute per non aver rispettato il termine del 30 novembre 2012, relativo all'accatastamento dei fabbricati rurali, si comunica che a seguito:

- dell'interpello posto da questo Collegio alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Savona, nello specifico indirizzata alla Dott.ssa Donatella CORDOVA, in data 20 luglio 2017 ove si richiedeva chiarimenti circa le modalità di applicazione delle sanzioni dovute per non aver rispettato il termine del 30 novembre 2012, relativo all'accatastamento dei fabbricati rurali, ovvero se le stesse sanzioni saranno applicate solo ai fabbricati che risultavano effettivamente rurali alla data del 30 novembre 2012 [interpretazione ritenuta corretta da parte del Collegio, in forza della risposta, a specifica richiesta, da parte della Direzione Centrale Catasto e Cartografia del 30 novembre 2012] o viceversa [come sembrava da una interpretazione della stessa Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Savona] anche a quei fabbricati che alla stessa data risultavano effettivamente "ex n1rali";

- degli incontri specifici sul tema delle sanzioni tenutisi presso 1” Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Savona, tra i rappresentanti della stessa Agenzia ed i rappresentanti del Collegio;

in data 18 settembre 2017 è stata acclarata al protocollo cortese mail trasmessa dalla Dott.sa Donatella CORDOVA nella quale viene riportato e si afferma testualmente che “la sanzione per ravvedimento operoso nel caso di accatastamento fabbricati rurali è dovuta per tutti gli immobili che ad oggi mantengono i requisiti di ruralità, che hanno subito una ristrutturazione negli ultimi 5 anni o perso i requisiti nei 5 anni.

Non sono soggetti a sanzione invece gli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità oltre 5 anni e la loro destinazione non è ad utilizzo rurale."

Pertanto le sanzioni dovute per non aver rispettato il termine di accatastamento del 30 novembre 2012 riguardano i soli fabbricati "effettivamente rurali" e non anche quelli che alla stessa data erano effettivamente ex rurali.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

Geom. Andrea ZUNINO

IL PRESIDENTE

Geom. Domenico ANSELMO


Scarica l'originale del documento in formato PDF

Consigliamo di prestare la massima attenzione al calcolo "a ritroso" dei 5 anni che permetterebbero l'esclusione dalla sanzioni.

Infatti la normativa fiscale indica che gli accertamenti con sanzione sono validi sino al 31 dicembre del 5° anno.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti leggi anche Il paradosso delle sanzioni catastali