Oggi analizziamo 2 particolari casi in apparenza uguali tra loro, ma la differenza di un solo giorno di dichiarazione di fine lavori nel riquadro previsto della procedura docfa, realizza un paradosso temporale legislativo, sfatando il concetto ampiamente diffuso di prescrizione in 5 anni delle sanzioni tributarie.

Questo può riguardare nuove costruzioni o variazioni urbane che non sono state presentate nei termini previsti, ma non solo.

La problematica del conteggio dell'eventuale sanzione è tornato di moda in questo periodo, con le richieste inviate dall'agenzia ai contribuenti per sanare le situazioni di fabbricati censiti al catasto terreni ma non in quello dei fabbricati.
Per coloro i quali hanno perso i requisiti di ruralità va indicata la data in cui si è formata l'assenza dei requisiti, che potrebbe essere, ad esempio, perdità dei requisiti soggettivi (si era imprenditore agricolo) oppure oggettivi (vendita dei terreni o parte di esse tali da non rientrare nei parametri minimi della superificie e reddito ai fini iva oppure cessazione del contratto di affitto a favore di aziende agricole oppure per avere ricevuto il fabbricato senza possedere i requisiti:

Da ricordare che il termine massimo per non incorrere in sanzioni, per la presentazione della pratica docfa è di 30 giorni dal formarsi delle modifiche.

Trascorso tale periodo di 30 giorni si entra nel regime sanzionatorio anche con ravvedimento operoso che si articola in diverse fasi temporali

 

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Rimane quindi da capire l'ultima voce (oltre due anni dalla violazione) : fino a quando rimane valido il regime sanzionatorio, ossia esiste un termine per la prescrizione ?

Il legislatore con il comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

 

stabiliva in prima stesura la seguente modalità di prescrizione

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Tale disposizione è stata poi modificata 2 volte

 

per arrivare infine al seguente testo

1.  L'atto  di  contestazione  di  cui  all'articolo  16,  ovvero  l'atto  di  irrogazione,  devono  essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è  avvenuta  la  violazione  o  nel  diverso  termine  previsto  per  l'accertamento dei  singoli  tributi.

Entro  gli  stessi  termini  devono  essere  resi  esecutivi  i  ruoli  nei  quali  sono  iscritte  le  sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3

Quindi si è passati da:

  • un calcolo molto semplice di 5 anni dall'inizio del termine sanzionatorio cioè dopo 30 giorni dal momento in cui si è verificata la situzione di obbligo di presentazione di una pratica di aggiornamento catastale urbano mediante procedura docfa
  • a un calcolo più articolato, si calcolano i 30 giorni, si trova una data, si aggiungo 5 anni e si trasla il tutto al 31 dicembre di questo 5°anno

Qui inizia il paradosso dove il termine sanzionatorio diventa di 6 anni, mediante 2 casi che si differenziano per un solo giorno di presentazione

Caso 1

  • Data di fine lavori o perdita dei requisiti : 30/11/2011
  • Data entro la quale era possibile la presentazione senza sanzioni (+30 giorni) : 30/12/2011
  • Data di inizio del regime sanzionatorio : 31/12/2011
  • Data di fine del regime sanzionatorio da testo del comma 1 dell art. 20 originale (non più in vigore) (+5 anni) : 31/12/2016
    Data di fine del regime sanzionatorio con testo aggiornato (data del 5° anno spostata al 31 dicembre dello stesso anno) : 31/12/2016
  • Presentazione della pratica in data 16/09/2017 : NON SANZIONABILE

Caso 2

  • Data di fine lavori o perdita dei requisiti : 01/12/2011 (un solo giorno di differenza rispetto al caso 1)
  • Data entro la quale era possibile la presentazione senza sanzioni (+30 giorni) : 31/12/2011
  • Data di inizio del regime sanzionatorio : 01/01/2012
  • Data di fine del regime sanzionatorio da testo del comma 1 dell art. 20 originale (non più in vigore) (+5 anni) : 01/01/2017
    Data di fine del regime sanzionatorio con testo aggiornato (data del 5° anno spostata al 31 dicembre dello stesso anno) : 31/12/2017 (un anno in più rispetto al caso 1)
  • Presentazione della pratica in data 16/09/2017 : SANZIONABILE

p.s.

Abbiamo verificato il formarsi delle 2 situazioni utilizzando direttamente nella piattaforma sister, la procedura per l'invio di pratica docfa, simulando il ravvedimento operoso ed indicato le date dei 2 casi analizzati