F.A.Q. di Prevenzione Incendi

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritiene, pertanto, preminente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa.

Prevenzione Incendi – Le FAQ dei Vigili del Fuoco
Attività Soggette
Domanda:
Con riferimento all'attività 70, come va intesa la superficie lorda?
Risposta:
Per superficie lorda si intende quanto definito nel D.M. 30 novembre 1983.
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Domanda:
Un condominio proprietario di un locale sottostante l'edificio può utilizzarlo come deposito per 15
motorini ed in caso affermativo qual é la procedura da seguire?
Risposta:
La regola tecnica di riferimento é il D.M. 1 febbraio 1986 (autorimesse, parcheggi auto, moto). Per
quanto riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il limite di soglia è la superficie
del locale (punto 75 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011), indipendentemente dal tipo e dalla
categoria di veicoli parcati.
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Domanda:
Le attività 19 e 20 del DM 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II
al D.P.R. 151/2011), sono da considerare convertite, rispettivamente, nelle attività 10 e 12, come
da applicativo di conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it ?
Risposta:
La riclassificazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze.
Pertanto, la conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it è corretta.
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Domanda:
Una officina per la riparazione di veicoli a motore (nello specifico trattori), che prima del D.P.R.
151/2011 non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta
ricompresa nell'attività al punto 53 del D.P.R. 151/2011 come di tipo B, superficie superiore a 300
mq e fino a 1000 mq; l'attività 53 è stata rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività 72, in tal
caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo? oppure la data del 7
ottobre 2012 vale solo ed esclusivamente per le attività nuove inserite nel D.P.R. 151/2011 e non
indicate in precedenza nel D.M. 16/02/1982?
Risposta:
Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che, in virtù della previgente
normativa (D.M. 16/02/1982) non risultavano soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili
del Fuoco, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il
07/10/2012. Pertanto, anche per il caso rappresentato entro tale data dovrà essere presentata
SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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Domanda:
Una autorimessa al piano seminterrato, di una palazzina condominiale avente otto posti auto e
superficie di 350 mq che ancora deve chiedere agibilità, prima del D.P.R. 151/2011 non era
soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell'attività
al punto 75 del D.P.R. 151/2011 come di tipo A, superficie superiore a 300 mq e fino a 1000 mq;
l'attività 75 è stata rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività 92, in tal caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo? oppure la data del 7 ottobre 2012
vale solo ed esclusivamente per le attività nuove inserite nel D.P.R. 151/2011 e non indicate in
precedenza nel D.M. 16/02/1982? L'autorimessa pur esseno in precedenza non soggetta a CPI
deve ugualmente fare la pratica antincendio?
Risposta:
Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che, precedentemente non
risultavano comprese nell'elenco di cui al D.M. 16/02/1982, devono espletare gli adempimenti
previsti al citato decreto presidenziale, entro il 07/10/2012.
Pertanto, anche per il caso rappresentato entro tale data dovrà essere presentata SCIA al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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Domanda:
Attività 65: locali di spettacolo, intrattenimento, impianti sportivi ecc.; l'attività è soggetta se la
capienza supera le 100 persone ovvero la superficie supera i 200 mq, però le colonne A B C
discriminano solo in funzione dell'affollamento?
Risposta:
Nel caso in cui si abbia un locale con capienza che non supera le 100 persone ma di superficie
superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi,
ricadendo in particolare in categoria B.
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Domanda:
Attività 48 : vengono introdotte come nuove attività B le macchine elettriche con liquidi isolanti
combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. Se in una stessa cabina di trasformazione ho più di
una macchina si sommano i quantitativi di tutte le macchine per la determinazione del parametro
minimo di assoggettabilità?
Risposta:
Se le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione, hanno singolarmente
quantitativi inferiori ad 1 m3 di olio, costituiscono comunque un unico centro di pericolo e pertanto i
quantitativi di olio debbono essere sommati ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al
D.P.R. 151/2011.
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Domanda:
Attività 65 si chiede di conoscere se con il termine palestra si debbano intendere anche i centri
fitness con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.)?
Risposta:
Ai fini antincendio i centri fitness e le palestre sono da considerarsi attività analoghe.
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Domanda:
Nell'attività 73, cosa si intende per promiscuità strutturale ed impiantistica?
Risposta:
Si può considerare promiscua una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce
sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di
stabilità;
La promiscuità impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come
fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti
elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti, ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità potrebbe determinare un cattivo
funzionamento o un non funzionamento.
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Domanda:
Per l'attività 73, le 300 unità sono da intendersi per singolo edificio o per il complesso?
Risposta:
Le 300 unità si riferiscono all'intero complesso edilizio quale somma del numero di persone
presenti in ogni edificio o sub ambiente.
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Domanda:
Per l'attività 73, chi risulta il titolare dell'attività?
Risposta:
La titolarità per tali complessi deve essere ascritta ad un'unica figura, che avrà la responsabilità
delle aree ed impianti comuni nonché degli aspetti gestionali che coinvolgono più sub attività
costituenti il complesso stesso.
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Domanda:
Nel D.M. 16/02/1982, molte attività venivano individuate in funzione del numero degli addetti
presenti; nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, invece, il parametro di riferimento risulta il numero delle
persone presenti. Come mai?
Risposta:
La modifica al parametro di riferimento scaturisce dalla necessità, di tutelare non solo gli addetti, in
quanto lavoratori dipendenti, ma tutte le persone che a vario titolo possono essere presenti
nell'edificio e che quindi possono essere coinvolte in una emergenza.
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Domanda:
Sono un titolare di un'attività che in precedenza risultava inquadrata al punto 88 del D.M.
16/02/1982, in quanto locale adibito al deposito di materiale vario con superficie superiore a 1000
mq, in possesso di regolare CPI in corso di validità. Ad oggi, tuttavia, all'interno della mia attività
risultano depositati materiali combustibili in quantità inferiore a 5000 Kg. La mia attività è ancora
soggetta al rilascio del CPI?
Risposta:
Con il nuovo D.P.R., è stato introdotto l'ulteriore parametro di 5000 Kg al fine di valutare
l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. La sua attività pertanto, fermi restando gli
obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è più soggetta ai procedimenti di prevenzione
incendi cui al D.P.R. 151/2011, salvo non venga superata la suddetta soglia di materiale
combustibile.Procedimenti di Prevenzione Incendi
Domanda:
Un'azienda ha ricevuto alcune prescrizioni finalizzate al rilascio del CPI prima dell'entrata in vigore
del nuovo regolamento (D.P.R. 151/2011). Avendo assolto alle prescrizioni, che domanda deve
inoltrare ai Vigili del Fuoco per la visita ed il rilascio del CPI?
Risposta:
Il titolare deve presentare la SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.
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Domanda:
Nel caso di deposito di GPL, categoria A, occorre presentare anche una relazione tecnica
descrittiva? - Lo stesso professionista che firma la documentazione tecnica, può firmare anche la
dichiarazione di conformità (mod. PIN 2.1 gpl 2011)? Qual è il D.M. che prevede le modalità di
presentazione della documentazione?
Risposta:
Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva oltre quella già prevista dall'art. 11, comma 2,
del D.P.R. 151/2011. Lo stesso tecnico può firmare sia la relazione tecnica che la dichiarazione di
conformità.
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Domanda:
Cosa bisogna fare nel caso di cambio di titolarità di un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del
Fuoco?
Risposta:
Occorre produrre al Comando provinciale una "dichiarazione per voltura" della titolarità dell'attività,
sotto forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio.
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Domanda:
Sono titolare di una attività, in precedenza non assoggettata ai controlli di prevenzione incendi che,
a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risulta ora compresa nell'allegato I. Cosa
devo fare?
Risposta:
Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento,
dovranno, entro il 6 ottobre 2012, presentare la S.C.I.A. secondo le procedure previste dagli artt. 3
e 4 del D.P.R. 151/2011.
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Domanda:
Cosa devo fare se sono titolare di una attività che, in virtù della nuova normativa, non è più
soggetta ai controlli di prevenzione incendi?
Risposta:
Non vi è alcun adempimento a carico dell'utenza. Il Comando provinciale, per le pratiche con
istruttoria in corso, comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e
pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della
normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda:
Sono titolare di una attività in possesso del CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 con scadenza dopo
l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Cosa devo fare per rimanere in regola?
Risposta:
Alla scadenza del CPI (art. 3 del D.P.R. 37/98), il responsabile dell'attività deve presentare
l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
151/2011.
Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la
presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato
articolo 11 del D.P.R. 151/2011.
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Domanda:
Ho inoltrato la richiesta di CPI ai sensi dell'ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 e, alla data di entrata in
vigore del nuovo regolamento, il Comando non ha ancora concluso il procedimento. Io ho
comunque presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del
D.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI. Cosa devo fare?
Risposta:
Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che "Le espressioni
"segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di
"dichiarazione di inizio di attività" e "DIA", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione
più ampia", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3
del D.P.R. 37/98 assolva l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del
D.P.R. 151/2011.
Il Comando provvederà quindi, sulla base degli elementi in possesso, alla ricatalogazione della
pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nel
caso fossero necessari elementi ulteriori per una ricatalogazione dell'attività, li richiederà all'utente.
Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai
sensi del comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in
vigore del nuovo regolamento.
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Domanda:
Se ho acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del D.P.R. 37/98 e alla data di entrata in
vigore del nuovo regolamento non ho ancora completato l'opera cosa devo fare?
Risposta:
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del D.P.R. 151/2011, gli interessati devono, prima di dare
inizio all'attività, presentare la S.C.I.A. (art. 4 D.P.R. 151/2011). Il parere di conformità espresso
dal Comando ha la stessa valenza della valutazione del progetto prevista dall'art. 3 del D.P.R.
151/2011.
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Domanda:
Integrazione impianti o quantitativi in attività produttiva.
Laboratorio dotato di regolare CPI con impianto di riscaldamento a nastri radianti (1 da 120 kw ed
uno da 168 kw, per complessivi 288 kw, in un unico compartimento). Si intende aggiungere un
nuovo nastro radiante da 120 kw nello stesso compartimento per effetto del quale la potenzialità
complessiva diventerebbe di 408 kw. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità complessiva futura del compartimento superiore a 350 kw,
oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità di 120 kw è sufficiente una S.C.I.A. a lavori
eseguiti?
Risposta:
Qualora la modifica ad una attività, seppure modesta, porti la stessa nella categoria superiore,
dovranno essere avviati gli adempimenti di quest'ultima categoria.
Ciò vale nel caso prospettato in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento.

Tariffe
Domanda:
Dove è possibile reperire le tariffe per le prestazioni a pagamento dei Vigili del Fuoco?
Risposta:
Le tariffe sono reperibili sul sito www.vigilfuoco.it .