Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011

 


Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
Articolo 2
Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I.
Articolo 3
Art. 3 Proroghe in materia di verifiche sismiche
Articolo 4
Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
Articolo 5
Art. 5 Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
Articolo 6
Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro
Articolo 7
Art. 7 Proroghe in materia di politica estera
Articolo 8
Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
Articolo 9
Art. 9 Programma triennale della pesca
Articolo 10
Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria
Articolo 11
Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 12
Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
Articolo 13
Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale
Articolo 14
Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale
Articolo 15
Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
Articolo 16
Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
Articolo 17
Art. 17 Infrastrutture carcerarie
Articolo 18
Art. 18 Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile ENEA
Articolo 19
Art. 19 Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione
dei sistemi contabili
Articolo 20
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Pagina 1Art. 20 Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per
il 5 mille del gettito IRPEF
Articolo 21
Art. 21 Proroga di norme nel settore postale
Articolo 22
Art. 22 Continuita' degli interventi a favore delle imprese
Articolo 23
Art. 23 Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria
Articolo 24
Art. 24 Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla
redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
Articolo 25
Art. 25 Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
Articolo 26
Art. 26 Proseguimento delle attivita' di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale
e di contabilita' e finanza pubblica
Articolo 27
Art. 27 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
Articolo 28
Art. 28 Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
Articolo 29
Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale
Articolo 30
Art. 30 Entrata in vigore
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Pagina 2- Preambolo Preambolo
In vigore dal 29 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli e della Costituzione; 77 87
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni
legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la ; deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
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- Articolo 1
Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all' , commi , articolo 1 523
e , della , e successive modificazioni, e all' 527 643 legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 66, comma 3, del
, convertito, con modificazioni, dalla , e decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 legge 6 agosto 2008, n. 133
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all' , e articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
successive modificazioni e all' , commi e , del , articolo 66 9-bis, 13 14 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla e successive modificazioni, e' prorogato al 31 legge 6 agosto 2008, n. 133
dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio
2012.
3. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle legge 6 agosto 2008, n. 133
seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24
, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. dicembre 2007, n. 244
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge
, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato il limite di cui all' 30 dicembre 2010, n. 240 articolo 51,
, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010. comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, prorogati dal , pubblicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
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- Articolo 2
Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I.
In vigore dal 29 dicembre 2011
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Pagina 31. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione
degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 legge 30
, e delle disposizioni di cui all' , e luglio 2010, n. 122 articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183
comunque non oltre il 30 settembre 2012.
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- Articolo 3
Art. 3 Proroghe in materia di verifiche sismiche
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine, di cui all' , convertito, con articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
modificazioni, dalla , e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni legge 28 febbraio 2008, n. 31
relative alle dighe di ritenuta di cui all' , convertito, articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79
con modificazioni, dalla , e' differito al 31 dicembre 2012. legge 28 maggio 2004, n. 139
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- Articolo 4
Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".
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- Articolo 5
Art. 5 Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012". legge 26 febbraio 2010, n. 26
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- Articolo 6
Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro
In vigore dal 29 dicembre 2011
All' , convertito, con modificazioni, dalla 1. articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28
, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: gennaio 2009, n. 2
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12
milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
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Pagina 4c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all' , commi , secondo periodo, e , del articolo 70 1 1-bis decreto legislativo 10 settembre 2003,
, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del n. 276 decreto-legge 29
, convertito, con modificazioni, dalla , e dal dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10 DPCM 25 marzo
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. 2011
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- Articolo 7
Art. 7 Proroghe in materia di politica estera
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 legge 23
, recante disposizioni urgenti in tema di immunita' di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di giugno 2010, n. 98
elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".
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- Articolo 8
Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
In vigore dal 29 dicembre 2011
Al , sono apportate le seguenti modificazioni: 1. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
a) all' , le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni articolo 2214, comma 1
dal 2001 al 2012";
b) all' , le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle articolo 2223, comma 1
seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";
c) all' , le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 articolo 2243, comma 1
dicembre 2013".
2. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 legge 2
, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". agosto 2008, n. 129
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
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- Articolo 9
Art. 9 Programma triennale della pesca
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5,
, adottato con comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 decreto del Ministro delle politiche
, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007
del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29
, convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogato al 31 dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10
dicembre 2012.
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- Articolo 10
Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , le parole "dal 1° gennaio 2012" articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007,
, come prorogato ai sensi dell' , commi e , del , n. 120 articolo 1 1 2 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
convertito, con modificazioni, dalla , e dal , pubblicato nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 DPCM 25 febbraio 2011
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254
, il termine, gia' stabilito dall' , convertito, con modificazioni, articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154
dalla , e' fissato al 31 dicembre 2014. legge 4 dicembre 2008, n. 189
4. Il termine di cui all' , articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
convertito, con modificazioni, dalla , fissato al 31 dicembre 2011 dall' , legge 28 febbraio 2008, n. 31 articolo 1
commi e , del , convertito, con modificazioni, dalla 1 2 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio
, e dal , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' 2011, n. 10 DPCM 25 febbraio 2011
prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all' , conseguentemente a quanto disposto al articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99
comma 4 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.
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- Articolo 11
Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
In vigore dal 29 dicembre 2011
All' , convertito, con modificazioni, dalla 1. articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 legge 26
sono apportate le seguenti modificazioni: febbraio 2010, n. 25
a) al , le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013"; comma 7-undecies
b) al , le parole: "per gli anni 2010 e 2011" comma 7-duodecies
sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".
2. All' , e successive modificazioni, le parole: articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
"31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".
3. All'articolo , primo e secondo periodo, del , 21-bis, comma 1 decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
convertito, con modificazioni dalla , e successive modificazioni, le parole "31 legge 28 febbraio 2008, n. 31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
4. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 legge 22
, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non maggio 2010, n. 73
oltre il 30 giugno 2012".
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non
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Pagina 6oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
, convertito, con modificazioni, dalla , continuano ad essere svolti dai 2011, n. 98 legge 15 luglio 2011, n. 111
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e
dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia e' soppressa e le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge
, convertito, con modificazioni, dalla , e cui sono contestualmente 6 luglio 2011, n. 98 legge 15 luglio 2011, n. 111
trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all' , articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla , le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma legge 15 luglio 2011, n. 111
1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".
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- Articolo 12
Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 legge
, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" 14 maggio 2005, n. 80
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012".
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- Articolo 13
Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla , non si legge 6 dicembre 1991, n. 394
applica il , convertito, con modificazioni, dalla comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
. legge 30 luglio 2010, n. 122
2. Il termine di cui all' , e successive articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
modificazioni, come prorogato ai sensi dell' , commi e , del , articolo 1 1 2 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
convertito, con modificazioni, dalla , e dal , pubblicato nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 DPCM 25 febbraio 2011
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All' , convertito, con articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
modificazioni, dalla , le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 legge 14 settembre 2011, n. 148
aprile 2012."
4. All' , le parole "31 dicembre 2011" articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
5. Il termine di cui all' , convertito, con articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
modificazioni, dalla , come prorogato ai sensi dell' , commi e , del legge 26 febbraio 2010, n. 26 articolo 1 1 2
, convertito, con modificazioni, dalla , e dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre DPCM 25 febbraio 2011
2012.
6. Il termine di cui all' , e articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell' , commi e , del articolo 1 1 2 decreto-legge 29
, convertito, con modificazioni, dalla , e dal dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10 DPCM 25
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. febbraio 2011
7. Il termine di cui all' , e successive articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 7modificazioni, come prorogato ai sensi dell' , commi e del , articolo 1 1 2 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
convertito, con modificazioni, dalla , e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella legge 26 febbraio 2011, n. 10
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
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- Articolo 14
Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine di cui all' , convertito, con articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
modificazioni, dalla , come prorogato ai sensi dell' , commi e , del legge 26 febbraio 2010, n. 25 articolo 1 1 2
, convertito, con modificazioni, dalla , decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10
convertito, con modificazioni, dalla , e dal , pubblicato nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 DPCM 25 febbraio 2011
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del
, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 legge 30 luglio 2010, n. . 122
2. Il termine di cui all' , convertito, con articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
modificazioni, dalla , come prorogato ai sensi dell' , commi e , del legge 26 febbraio 2010, n. 25 articolo 1 1 2
, convertito, con modificazioni, dalla , e dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre DPCM 25 febbraio 2011
2012.
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- Articolo 15
Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine di cui all' , convertito, con articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
modificazioni, dalla , e' prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto legge 26 febbraio 2011, n. 10
disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante
riduzione del fondo di cui all' , nella quota parte articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183
destinata al Ministero dell'interno.
2. All' , convertito, con modificazioni, articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300
dalla , le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 legge 26 febbraio 2007, n. 17
dicembre 2012".
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
, convertito, con modificazioni, dalla . dicembre 2004, n. 314 legge 1° marzo 2005, n. 26
4. Il termine di cui all' , relativo articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al 31 dicembre 2012.
5. Il termine di cui all' , articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di legge 30 luglio 2010, n. 122
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 legge 26 febbraio 2010, n. 25
dicembre 2012".
7. Il termine stabilito dall' , convertito, con articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
modificazioni, dalla , come da ultimo prorogato dal legge 3 agosto 2009, n. 102 decreto del Presidente del
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' ulteriormente Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011
prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 8alla data di entrata in vigore del , pubblicato nella Gazzetta decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con
decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in
cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive
di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
. agosto 2011, n. 151
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- Articolo 16
Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti
previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28
, convertito, con modificazioni, dalla , da realizzare anche in forma aprile 2009, n. 39 legge 24 giugno 2009, n. 77
diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza
pubblica di cui all' , convertito, con modificazioni, articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
dalla , entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero legge 30 luglio 2010, n. 122
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del
settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con
provvedimenti adottati ai sensi dell' , convertito, con articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
modificazioni, dalla . legge 24 giugno 2009, n. 77
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- Articolo 17
Art. 17 Infrastrutture carcerarie
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. La gestione commissariale di cui all' , convertito, articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
con modificazioni, dalla , e' prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine e' nominato, legge 27 febbraio 2009, n. 14
con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 20
, convertito, con modificazioni, dalla . del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai
sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, gia' esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 legge 27
. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di febbraio 2009, n. 14
compenso.
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- Articolo 18
Art. 18 Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
ENEA
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attivita'
istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell' , il collegio dei articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 9revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai
sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo
dell'Agenzia.
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- Articolo 19
Art. 19 Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei
sistemi contabili
In vigore dal 29 dicembre 2011
Al , sono apportate le seguenti modificazioni: 1. decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
a) all' , le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono articolo 4, comma 3
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
b) all' , le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 8, comma 7
c) all' , le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 11, comma 3
d) all' , le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 11, comma 4
e) all' , le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 12
f) all' , le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" articolo 14, comma 2
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";
g) all' , le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 16, comma 2
h) all' , le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 18, comma 1
i) all' , le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; articolo 23, comma 1
l) all' , le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012"e le articolo 25, comma 1
parole: "a partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2013".
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- Articolo 20
Art. 20 Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5
mille del gettito IRPEF
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione "Fondi da
ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate
nel conto dei residui del predetto Fondo.
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- Articolo 21
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 10Art. 21 Proroga di norme nel settore postale
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre
2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi
dell' , nei ruoli delle Amministrazioni presso cui articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli , e del predetto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 30 33 34-bis
decreto.
2. Il termine di cui al , convertito, con comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125
modificazioni, dalla , e' prorogato al 31 dicembre 2013. legge 1° ottobre 2010, n. 163
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei
servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per
queste la necessita' dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti
di cui all' , convertito, con articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353
modificazioni, dalla . Non si applica l' legge 27 febbraio 2004, n. 46 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
, convertito, con modificazioni, dalla . dicembre 2003, n. 353 legge 27 febbraio 2004, n. 46
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- Articolo 22
Art. 22 Continuita' degli interventi a favore delle imprese
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni
di cui all' , possono essere prorogate, per motivi di articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489
pubblico interesse, sino alla piena operativita' delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge
, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta 24 febbraio 1992, n. 225
ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del
, convertito, con modificazioni, dalla , nei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 legge 27 febbraio 2009, n. 14
limiti delle risorse disponibili.
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- Articolo 23
Art. 23 Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.
, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 164
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- Articolo 24
Art. 24 Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla
redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 legge
, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2012" e all' 15 luglio 2011, n. 111 articolo 2,
, le parole: "31 gennaio" sono sostituite comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
dalle seguenti: "31 luglio".
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 11Torna al sommario
- Articolo 25
Art. 25 Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la
crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di
Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea
del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario
internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010,
, convertito, con modificazioni, dalla , sono prorogate e si provvede n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario
Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480
milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la
copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia.
5. E' altresi' autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta
alla linea di credito gia' esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
, convertito, con modificazioni, dalla , decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 dicembre 2011, n. 214
anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa
di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. legge 22 dicembre 2011, n. 214
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies,
, convertito, con modificazioni, dalla comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 legge 9 aprile 2009, n. 33
, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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- Articolo 26
Art. 26 Proseguimento delle attivita' di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di
contabilita' e finanza pubblica
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall' , articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogato al 31 dicembre 2013. Al legge 24 novembre 2006, n. 286
medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per assicurare la formazione specialistica
nonche' la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche
con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee".
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- Articolo 27
Art. 27 Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 legge 15
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 12, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: luglio 2011, n. 111
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell' , articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di
razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo
trimestre del 2012 nonche' le modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente
comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300,
; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244
dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. All' , dopo il e' inserito il seguente : "2-bis. Resta articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma 2
fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di
investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni
compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".
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- Articolo 28
Art. 28 Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo
economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell' , e' articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224
autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
, convertito, con modificazioni, dalla , relativa al Fondo per 10 febbraio 2009, n. 5 legge 9 aprile 2009, n. 33
interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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- Articolo 29
Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Alla , le parole: "nel lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".
2. L'applicazione delle disposizioni dell' , articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
convertito, con modificazioni, dalla , decorre: legge 14 settembre 2011, n. 148
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1°
gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all , 'articolo 44, comma 1
lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al dicembre 1986, n. 917 decreto legislativo
. 1° aprile 1996, n. 239
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al , lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 13 comma 25, lettera b),
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 13, convertito, con modificazioni, dalla dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 legge 14 settembre
, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta 2011, n. 148
data.
4. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
, le parole: "30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010" e legge 2 dicembre 2005, n. 248
le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".
5. All' , commi e , del , convertito, con articolo 36 4-quinquies 4-sexies decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
modificazioni, dalla , le parole: "30 settembre 2012", ovunque ricorrano, sono legge 28 febbraio 2008, n. 31
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", le parole: "30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010" e le parole: "1° ottobre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".
6. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 legge
, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite 15 luglio 2011, n. 111
dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".
7. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite rispettivamente dalle legge 27 febbraio 2009, n. 14
seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"".
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma
, convertito, con modificazioni, dalla 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 legge 12 luglio
, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e 2011, n. 106
non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli , commi articoli 40
e , e , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 01 02 43, comma 1
amministrativa, di cui al , e' differito al 30 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al , le parole: "31 primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
11. I termini indicati dal lettere a) e b), dell' , comma 31, articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla , e sue successive modificazioni, sono prorogati di legge 30 luglio 2010, n. 122
6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attivita' di Ministri 25 marzo 2011
sperimentazione di cui all' , articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogato al 31 dicembre 2012. legge 24 giugno 2009, n. 77
13. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 legge 15 luglio
: 2011, n. 111
a) al , le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012"; comma 34
b) al , le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012". comma 37
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano
sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni gia' vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, e' disposta nei confronti dei soggetti
interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province
di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la
proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonche' dei versamenti relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011
al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga
e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione
si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con
Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
Pagina 14ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che
usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati,
avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al
presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
, convertito, con modificazioni, dalla articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 legge 27
, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo e' dicembre 2004, n. 307
incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente
importo di 70 milioni di euro.
16. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158
, come da ultimo modificato dall' legge 18 dicembre 2008, n. 199 articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge
, convertito, con modificazioni, dalla , in materia di 29 dicembre 2010, n. 225 legge 26 febbraio 2011, n. 10
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre
2011" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'
. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9
comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle
entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre
. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della , 2004, n. 311 legge 30 dicembre 2004, n. 311
e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di
euro 8.620.000.".
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- Articolo 30
Art. 30 Entrata in vigore
In vigore dal 29 dicembre 2011
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216 -
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