Agenzia del Territorio

COMUNICATO del 11 gennaio 2012

Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento del requisito di ruralità, da presentare entro il 31 marzo 2012

 

Il legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera d-bis del comma 14 dell’articolo 13, con cui sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l’attribuzione della categoria A/6 e, per gli immobili rurali ad uso strumentale, la categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione all’Agenzia del Territorio.

Il comma 14-bis del predetto articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, introdotto dalla medesima legge di conversione, peraltro, ha espressamente fatto salvi gli effetti delle domande di variazione già presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, stabilendo che le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del predetto requisito di ruralità siano definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali.

Con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, cosiddetto “mille proroghe”, è stato, inoltre, previsto che, in relazione al riconoscimento del citato requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.

Pertanto, in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le richieste avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell’immobile.

Per la presentazione delle suddette domande di variazione, l’Agenzia del Territorio ha reso disponibile nel proprio sito internet un’applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

Roma, 11 gennaio 2012