16/01/2015

I commi 244 e 245 dell'Art. 1 della Legge 23 Dicembre n. 190 forniscono nuovi chiarimenti in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (immobili produttivi).

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Vediamo nel dettaglio cosa è scritto nei commi 244 e 245 delle Legge 190/2014 :

Articolo 1 Comma 244

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».

Articolo 1 Comma 245

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è pubblicata in G.U. Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99 ed è in vigore dal 1 gennaio 2015.


 Riferimenti normativi citati nei commi precedenti:

Legge del 27 luglio 2000 n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 177  del 31 luglio 2000

Articolo 1 - Principi generali (In vigore dal 1 agosto 2000)

2. L'adozione   di   norme   interpretative  in materia tributaria puo' essere  disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come  tali le disposizioni di interpretazione autentica.


Regio decreto-legge del 13 aprile 1939 n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 108  del 6 maggio 1939

Articolo 10 - Fabbricati per uso industriale o commerciale. (In vigore dal 9 giugno 1948)

1. La   rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in  genere dai   fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,  costruiti per  le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale  e non   suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza  radicali trasformazioni,   e'   determinata con stima diretta per ogni singola  unita'.
2. Egualmente   si procede per la determinazione della rendita catastale delle  unita' immobiliari   che  non sono raggruppabili in categorie e classi, per la  singolarita' delle loro caratteristiche.