Fabbricati Rurali - Scadenza del 30/11/2012

Pubblichiamo il testo integrale del chiarimento fornito da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania e Basilicata - Territorio nel 2013 in merito alla scadenza del 30/11/2012.


 TERRITORIO AGTUPAV REGISTRO UFFICIALE 0003558 24-05-2013

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale
Campania e Basilicata - Territorio
Area Supporto e Coordinamento Operativo

Napoli, 23 maggio 2013

All'Ufficio provinciale ~ Territorio di Avellino
Prot. n. 5338

OGGETTO: Fabbricati rurali. Chiarimenti.

Da una verifica della disposizione interna prot. n. 2667 del 15 aprile 2013, emanata da codesto Ufficio, si e riscontrato che nella tabella riepilogativa delle sanzioni, in particolare nel quadro relativo alla tipologia di attività catastale sanzionabile, c'è un riferimento ai fabbricati urbani ex rurali, ai quali viene associata la scadenza del 30 novembre 2012, ai fini della applicabilità della sanzione.
Non apparendo chiara l'espressione utilizzata, la scrivente ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al riguardo.
Si rammenta che l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011, introduce l'obbligo di dichiarare al Catasto Edilizio Urbano i fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva.
Il citato articolo 13, comma 14-ter, testualmente recita: “l fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilire dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.701...".
Il successivo comma 14-quater dispone che, in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, “...si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste degli articoli 20 e 28 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
Dal tenore letterale dell'articolo citato ben si comprende che la data del 30 novembre 2012 va riferita esclusivamente ai fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità; tale scadenza, infatti, riguarda l'accatastamento di tutte le costruzioni rurali fino ad allora legittimamente iscritte nel catasto terreni, le quali dovevano transitare nel catasto urbano affinché gli venisse attribuita la rendita allo scopo di assolvere l'imposta municipale entro il termine del 17 dicembre 2012.
Rispetto a tali fabbricati non e corretta la definizione di ex rurali, in quanto essi non perdono il requisito della ruralità (erano rurali e restano rurali).
Diversa, invece, e la situazione di quei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità (ex rurali), per i quali si applicano le sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652 qualora i soggetti obbligati non abbiano provveduto a presentare denuncia al competente Ufficio nel termine di 30 giorni dalla perdita dei requisiti di ruralità. Tali fabbricati non rientrano nella previsione dell'art. 13, comma 14-ter del decreto 201/2011, pertanto ad essi non si applica la scadenza del 30 novembre 2012 come termine per la dichiarazione oltre il quale scatta la sanzione, bensì l'Ufficio farà decorrere la sanzione a partire dalla data in cui il fabbricato in questione ha perso i requisiti di ruralità, ferma restando l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari sul tema emanate dalla Direzione centrale Catasto e cartografia; in particolare la circolare n. 2/2012 in materia di censimento dei fabbricati rurali, la circolare n. 7/2007 in merito all'accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, nonchè la circolare n. 4/2011 inerente la disciplina delle relative sanzioni.

IL RESPONSABILE
Emanuele Della Sala

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania e Basilicata - Territorio
Area Supporto e coordinamento operativo - Centro Direzionale di Napoli Isola Fl


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