Con l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 04/08/2017 (Legge Concorrenza) vengono introdotte alcune novità in merito all'obbligo di accatastamento degli interventi di edilizia libera.

Gli interventi di Edilizia Libera sono tutti quegli interventi che non prevedono alcun titolo abilitativo;

A decorrere dal 29/08/2017 (data di entrata in vigore della Legge 124/2017) gli interessati (i proprietari ndr) sono tenuti a presentare gli atti di aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate con pratica DOCFA in tutti quei casi in cui le vigenti disposizioni ne prevedono l'obbligo.

Il termine entro il quale i proprietari devono eseguire la denuncia all'Agenzia delle Entrate è di 30 giorni dalla modifica delle unità immobiliari oggetto degli interventi.(Il termine è stabilito dalla Legge 80/2006)

Per quanto riguarda tutti gli interventi di Edilizia Libera ultimati precedentemente all'entrata in vigore della Legge 124/2017, i proprietari avranno 6 mesi di tempo per denunciare la variazione catastale all'Agenzia delle Entrate.

In questi casi, laddove i proprietari non adempiano entro i termini previsti, consentiranno ai Comuni di avviare le procedure previste dal comma 336 della Legge 311/2004.


Riferimenti normativi:

Legge n. 124/2017

Articolo 1 Comma 172 (in vigore dal 29/08/2017)

"All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80»."

Articolo 1 Comma 173 (in vigore dal 29/08/2017)

"Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

Legge n. 311/2004

Articolo 1 comma 336

"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni."

 

Abbiamo predisposto una disamina articolata ed approfondita delle vicissitudini normative riportate nei due commi citati, la potete leggere al seguente link

Legge n. 124/2017 (Legge Concorrenza) : comma che viene comma che va