Con l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 04/08/2017 (Legge Concorrenza) viene precisato l'obbligo di aggiornamento catastale anche per gli interventi di edilizia libera (nulla da vedere con gli interventi in CILA....vedasi in fondo alla pagina)

In questo articolo trovate le stesse disposizioni in modo sintetico Legge n. 124/2017 (Legge Concorrenza)
Vediamo di seguito invece nel dettaglio i contenuti ed alcune riflessioni.

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Legge n. 124/2017

Una legge che contiene un articolo ed una miriade di commi ne rende difficile la lettura, potevano essere suddivisi in numero di articoli di macro argomenti.

Due sono i commi interessanti gli aggiornamenti catastali

Articolo 1 Comma 172 (in vigore dal 29/08/2017) (pagina 23)

"All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80»."

Qui abbiamo la prima contraddizione, laddove il testo dice "il comma 5 è sostituito dal seguente"
Nella realtà il comma non era presente nel testo nel testo originario

bensì inserito ex-novo nella legge 22 maggio 2010 n. 73 articolo 5 (pagina 23 attenzione l'articolo 5 citato viene modificato con la conversione in legge del relativo decreto)

per poi venire stravolto (perchè non si riferiva alle opere di edilizia libera ma quelle indicate al comma 2 ossia quelle soggetta a CILA) dall'articolo 17 della legge n. 164 del 2014  ed infine abrogato dal decreto legislativo 222/2016

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

La differenza è quindi nel aver tolto le parole "nel termine di cui"
Nella realtà il senso del termine temporale è insito nel riferimento citato (30 giorni) che riportiamo
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Legge 9 marzo 2006 n. 80

Alcuni documenti ed articoli che abbiamo trovato in rete confondono la parte iniziale dell'articolo 34-quinquies laddove parla del famigerato MUDE (modello unico digitale per l'edilizia) per gli interventi di cui è necessario la presentazione di denuncia/domanda/comunicazione e che prevede anche che l'accatastamento diventi una questione comune-catasto (in questo caso parliamo di CILA e dei disposti dell'art 6 bis comma 3 di cui al dl 222/2016, vedasi precisazione in fondo alla pagina)
Nel nostro caso (art 1 comma 172 legge 124/2017) stiamo parlando invece degli interventi dove NON E' necessario presentare alcunchè
Tuttavia il legislatore avendo a suo tempo abrogato il comma 5 dell'articolo 6 ha di fatto indotto il cittadino a credere di non dover presentare nessun aggiornamento catastale nel caso appunto di interventi che NON necessitano di comunicazioni/domande/autorizzazioni (edilizia libera)
Alcuni documenti in internet scrivono che è tornato l'obbligo al cittadino anzichè al comune confondendo l'art 6 comma 5 con l'art 6-bis comma 3)
Ricordiamo che indipendentemente da qualsiasi disposizione edilizio-urbanistica, l'aggiornamento catastale è dovuto ogni qualvolta si modificano le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di una unità immobiliare che possano incidere sulla consistenza o sulla classe.
E sul termine "classe" è probabile che alcuni interventi previsti dall'edilizia libera possano provocare l'obbligo di aggiornamento catastale, ad esempio
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Oppure la consistenza, in un modo abbastanza articolato che prevede tipo mappale e redazione di pratica catastale urbana
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

In questa situazione il termine "aree di sosta" potrebbe identificare dei posti auto scoperti (categoria urbana C/6)

Vista la confusione di questo comma 5 dell'articolo 6 del testo unico dell'edilizia che viene e va (anche modificato) per poter "avvisare" coloro i quali hanno avviato lavori di edilizia libera soprattutto nel periodo di abrogazione (dal 25 novembre 2016 al 29 agosto 2017) il legislatore concede 6 mesi di tempo (ossia concettualmente 180 giorni...alcuni siti internet riportano il termine di 60 giorni....) per procedere con l'aggiornamento catastale, così come disposto dal comma successivo (173)

Articolo 1 Comma 173 (in vigore dal 29/08/2017)

"Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

Riportiamo quindi quanto previsto da

Legge n. 311/2004

Articolo 1 comma 336

"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni."

 

Ribadiamo che i comma 172 e 173 si riferiscono agli interventi di edilizia libera che NON necessitano di comunicazioni/titoli/autorizzazioni/richieste
Nulla da vedere con quanto invece riportato dall'art 6 bis comma 3 (articolo ex novo introdotto con il già citato

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Comma tutt'ora valido ed invariato ma di fatto di difficile applicazione

Infine vi invitiamo a leggere questo interessante documento

p.s.

Interessante una svista particolare nelle note esplicative in calce alla legge 124/2017
Bisogna visualizzare la pagina 76 di 80
Viene menzionato il comma 173 riferendosi a l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Dovrebbe risultare il contenuto del comma 336 ma.....la gazzetta ufficiale riporta il comma 366......un 3 se ne va un 6 arriva...

Qui sotto il link ad un interessante documento redatto dal comune di arezzo

 

Qui sotto con l'occasione il link alla pagina istituzionale per la modulistica

http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-edilizia/