Oggi documentiamo una situazione facilmente riscontrabile, come casistica, in tutta Italia.

E' stata inoltrata una segnalazione al contact center per quanto riguarda una particella ancor oggi iscritta al catasto terreni come fabbricato rurale (codice 279) per evidenziare che trattasi di "fabbricato che presenta un accentuato livello di degrado (collabente)".

Cliccare per la definizione di "collabente"

ossia quanto riscontrabile dall'ultimo punto in questa pagina dell'agenzia delle entrate

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Qui di seguito, opportunamente "privatizzata" la segnalazione effettuata

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Da evidenziare che nella compilazione online è stata scelta seguente voce

Non è stata scelta ovviamente la voce "E' un fabbricato nelle condizioni di rudere" (leggasi a questo link la definizione di rudere) che prevede la cancellazione del fabbricato dalla mappa con cambio di destinazione in "fabbricato diruto" (codice 280) .... : (leggasi a questo link la definizione in lingua italiana del termine "diruto")

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Attenzione nel tenere ben distinta la scelta "collabente" da quella di "diruto" ("rudere")
"collabente" : esente tassazione (pur tuttavia questa esenzione risulterebbe solo in presenza di categoria F/2 quindi con passaggio al nceu, leggasi sentenza qui sotto, non risulterebbe quindi valida se ancora iscritta al catasto terreni, vedasi a tal proposito più avanti nell'articolo lla riflessione inerente la qualità codice dei terreni dei "collabenti")

"diruto" ("rudere") : assoggettabile a tassazione come "area fabbricabile"
vedasi orientamento giurisprudenza con la recente sentenza di corte di cassazione Civile Sent. Sez. 5   Num. 17815  Anno 2017

 

Qui di seguito la risposta ottenuta via mail dal contact center "provinciale"

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Obbligo di presentare apposita pratica catastale per aggiornare la banca dati (docte o mod. 26)

  • Quale coltura/qualità andrebbe quindi indicata per un "collabente" che rimane ai terreni ? (ricordiamo non essere un "diruto" alias "rudere")

Vedasi ad esempio una risposta non esaustiva da parte dell'agenzia di Brescia (domanda n. 10...idonea qualità)

In alcune agenzie ai fabbricati ancora iscritti al catasto terreni, segnalati con le caratteristiche di "collabenti" viene modificata la qualità con la dicitura "COSTR NO AB"; corrispondente al codice "276" (l'abbreviazione dovrebbe corrispondere a "costruzione non abitabile" da intendersi "costruzione non agibile" in quanto ad esempio si potrebbe avere il caso di una ex-stalla in stato di "collabenza")

La sentenza citata in precedenza (corte di cassazione Civile Sent. Sez. 5   Num. 17815  Anno 2017) a pagina 8 sembrerebbe indirizzare ad utilizzare invece il codice 517 "fabbricato"

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vedasi file allegato con i codici di qualità del catasto terreni (ed altre interessanti informazioni), nello specifico pagina 42 e pagina 45

Qui di seguito una destinazione "costr no ab"

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Si dovrebbe presentare un docte (utilizzando il codice 276 oppure il codice 517?) oppure si potrebbe considerare la lettera da compilare alla stregua di un modello 26, in entrambi i casi però sarebbe il caso di indicare la data di avvenuta "collabenza" poichè se presentata oltre il 31 gennaio dell'anno successivo ma inferiore al quinquennio, potrebbe risultare in sanzione se venisse attribuita una destinazione dei terreni che preveda un reddito dominicale, vedasi art 30 (ex art 27) del testo unico redditi 917/86 (dovrebbe comunque rimane a reddito 0, l'occasione però per evidenziare quelle situazioni dove il fabbricato è stato demolito e sostituito con una coltivazione agraria, in questo caso, che non riguarda i collabenti, potrebbe formarsi una sanzione)

con la sanzione prevista dall'art 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Senza che ne scaturisca l'obbligo, nel caso si decidesse di iscrivere l'unità collabente al nceu la categoria da assegnare è F/2

A tal proposito indichiamo il link dove visualizzare la nota n. 29439 del 30/07/2013 dell'agenzia delle entrate con oggetto : Dichiarazione in catasto di unità collabenti (F/2)

Analizziamo alcuni passaggi significativi e contenenti delle palesi contraddizioni che rendono nebulosa la nota stessa

Dalla prima pagina abbiamo evidenziato la filosofia della categoria collabente

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Qui di seguito la parte finale della seconda pagina

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Sono descritte due situazioni che NON permettono l'utilizzo come F/2 (collabente)

  1. NON può essere collabente quando può avere una capacità reddituale e quindi una classica categoria A oppure B oppure C oppure D (decisamente logico e quindi superfluo)
  2. Non può essere collabente quando non è individuabile e/o perimetrabile

Della seconda casistica la nota dell'agenzia puntualizza che 2 sono le caratteristiche che devono formarsi contemporaneamente affinchè si riconosca una situazione ne individuabile ne perimetrabile (quindi NON può essere collabente)

  • privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai
  • delimitati da muri che non abbiano l'altezza almeno di un metro

Si può quindi esemplificare la situazione "ne individuabile ne perimetrale" come un cumulo di macerie, (di per se con muri alti meno di un metro è difficile immaginarseli con copertura e/o solai)

Qui però inizia la terza pagina con i primi due commi che risultano scritti in modo errato

Vediamo il primo

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Riteniamo che i 2 termini "NON" della prima riga siano assieme palesemente in contraddizione, del resto una doppia negazione è una affermazione
Infatti togliendo i 2 "NON" la frase risulterebbe ora palesemente errata

  • Pertanto se sono verificati entrambi detti ultimi requisiti (ossia ne perimetrali ne individuale cioè un cumulo di macerie) è ammessa la dichiarazione al catasto fabbricati (di seguito CF) in categoria F/2 !!!!!

La scrittura coerente con quanto riportato a fine pagina due doveva contenere uno solo dei due NON alternativamente

Caso 1

  • Pertanto se NON sono verificati entrambi detti ultimi requisiti ( punto a) e punto b) ) è ammessa la dichiarazione al catasto fabbricati (di seguito CF) in categoria F/2
  • In sintesi ovviamente un fabbricato con i muri perimetrali più alti di un metro anche se privo di copertura o solai (gioco forza l'altra situazione non può formarsi, ossia avere la copertura o solai con muri minori di un metro perchè non sarebbe utilizzabile) può essere accatastato come F/2 collabente
  • A conferma di questa casistica vedasi anche questo documento

Caso 2

  • Pertanto se sono verificati entrambi detti ultimi requisiti (ossia ne perimetrali ne individuale cioè un cumulo di macerie) NON è ammessa la dichiarazione al catasto fabbricati (di seguito CF) in categoria F/2
  • In questo caso la scrittura e la interpretazione è chiara, diretta, concisa e coerente

Proseguendo la lettura di pagina 3 ecco il secondo comma

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Questa volta è il termine " PRIVA " che snatura il concetto di "diruto" (ossia fabbricato ne individuabile ne perimetrabili)
Il termine corretto è il contrario ossia " IN POSSESSO "

Tramite le ricerche in rete (internet) è possibile individuare documenti ufficiali, utilizzati in convegni ed incontri, dove si riscontrano differenze interpretative citando la la nota n. 29439 del 30/07/2013, ne riportiamo alcuni

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