Il 13 febbraio 2018 si è tenuta la riunione tra i rappresentanti nazionali di Ordini e Collegi Professionali con i referenti dell’Agenzia delle Entrate - Settore servizi Catastali nella quale sono state fornite alcune interpretazioni operative sulla regolarizzazione catastale degli interventi di edilizia libera.

Come ricorderete, il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la Legge 4 agosto 2017, n. 124 che al comma 173 dell’articolo 1 sancisce che: “il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 . Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Dall'applicazione della sopracitata legge ne conseguiva che entro il 28 Febbraio 2018 i titolari di diritti reali su immobili modificati con interventi di edilizia libera o assoggettati a CILA, nel periodo che va dal 13 settembre 2014 (entrata in vigore DL. 133 art. 17 comma 1 lett. c nr. 3) al 29 Agosto 2014 (entrata in vigore della L. 124 del 4 agosto 2014), devono procedere alla dichiarazione in catasto, se rientrano nei presupposti di cui ai precedenti punti, tenendo presente che rientrano nella previgente normativa anche le comunicazioni di inizio lavori inviate ai comuni tra il 13 settembre e l’11 novembre 2014 (indipendentemente dalla data di fine lavori) e le comunicazioni di inizio lavori tra il 12 novembre 2014 e il 29 agosto 2017 (indipendentemente dalla data di inizio lavori).

Nella riunione, e solo in merito agli adempimenti catastali degli interventi di cui all'articolo 6, comma 5, DPR n. 380/2001, i referenti ADE ci hanno informato che fino alla data del 28 febbraio 2018 non sono soggette a sanzione le dichiarazioni catastali dirette a regolarizzare le situazioni pregresse. In caso di omissione trova applicazione l’articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n, 311.

Le disposizioni dell’ADE in merito alla compilazione del DOCFA per la tipologia di variazione in esame, e nel rispetto dei termini del citato comma 173, prevedono la predisposizione del documento in “Dichiarazione ordinaria” riportando nel campo relazione tecnica la seguente dicitura (o equivalente):

“Il presente atto di aggiornamento è reso ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ed è relativo ad un intervento edilizio effettuato ai sensi dell’articolo 6 comma 5,del DPR 380/del 2001 e successive modificazioni”.

Nella relazione tecnica dovrà essere indicata la data di comunicazione al Comune di inizio lavori (laddove effettuata nel periodo 13 settembre – 11 novembre 2014), oppure la data di comunicazione di fine lavori (per il periodo 12 novembre 2014 – 29 agosto 2017).

L’assenza della precisazione sulla disciplina di riferimento e la mancata indicazione delle date non costituiscono, di per sé, elementi che possano fondare un rifiuto di registrazione negli atti del catasto, ma andranno valutate al fine dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazione catastale tardiva.


 Fonte : Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati