Circolare 2/2012

Agenzia del Territorio


5. Le dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter

Come precisato in premessa, l'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011 introduce l'obbligo di dichiarare al CEU, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994, anche i fabbricati rurali già censiti al CT per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva.
Rimangono esclusi dall'obbligo di dichiarazione unicamente gli immobili non oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
La relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012; in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, secondo quanto disposto dallo stesso comma 14-ter dell'art. 13 "… si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
Con riferimento al prescritto obbligo di dichiarazione, si evidenzia che, per tali immobili, deve essere previamente presentato l'atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 "Enti urbani e promiscui". Nella relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico deve essere specificato che l'atto è presentato ai sensi del richiamato art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011 15 .
La successiva dichiarazione Docfa, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale, deve essere redatta indicando l'apposita "tipologia di documento", prevista nell'allegato 3, e, nel campo: "Note relative al Documento e Relazione tecnica", l'elenco delle autocertificazioni 16 e dell'ulteriore documentazione allegata.
Nel caso in cui al CT siano presenti più subalterni e l'intestatario di uno di questi intenda dichiarare separatamente il proprio cespite, il professionista, dopo la presentazione del tipo mappale, redige, in allegato alla dichiarazione Docfa, un apposito elaborato planimetrico, con relativo elenco subalterni, specificando la corrispondenza con i subalterni iscritti al CT.