Con la Circolare prot. 111525 del 06/10/2017 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Padova, fornisce interessanti chiarimenti operativi in merito ai "Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della Circolare; l'originale in formato PDF è scaricabile dal link a fondo pagina.


Padova, 06/10/2017

Ai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali
SEDI

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) – Ulteriori chiarimenti operativi.

Con riferimento all’oggetto si partecipa che è stata pubblicata una nota della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare avente a tema ulteriori chiarimenti operativi relativi all’attività “Fabbricati Rurali”.

In tale nota sono contenute delle informazioni di particolare rilevanza per Codesti Ordini e Collegi Professionali.

Nell’ipotesi che “sia stato comunicato l’impegno a regolarizzare l’immobile e contestualmente è stata presentata la richiesta, da parte del professionista incaricato, di sospendere l’avviso di accertamento per un tempo sufficiente a produrre gli atti di aggiornamento catastale” , nell’ottica di collaborazione con il contribuente, l’Ufficio potrà differire, per un breve periodo, l’emissione degli atti di contestazione per omessa dichiarazione al CEU di immobili rurali.

L’avvio della spedizione degli atti di contestazione (sanzioni per il mancato rispetto del termine del 30/11/2012) è comunque previsto a partire dal mese di novembre.

Nell’evidenziare che, con riferimento al prescritto obbligo di dichiarazione per tali immobili, deve essere previamente presentato l’atto di aggiornamento del CT (tipo mappale) con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti urbani e promiscui” e completamento dell’accatastamento mediante presentazione di atto DocFa, si precisa che la presentazione del solo Tipo Mappale non è motivo di sospensione dell’emissione della sanzione né di annullamento della medesima.

Con l’occasione si fa presente che per la “dichiarazione in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità” è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”.

Nella dichiarazione DocFa i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata (ad esempio per la vendita del fondo, decesso del conduttore, cessazione dell’attività).

Distinti saluti.
Il Direttore
Enrico Silvestri
(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Cucinotta

Ufficio Provinciale – Territorio
AGE.AGEDP-PD.REGISTRO UFFICIALE.0111525.06-10-2017-U

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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