Fabbricati Rurali - Scadenza del 30/11/2012

Pubblichiamo il testo integrale del chiarimento fornito da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto e Cartografia nel 2013 in merito alla scadenza del 30/11/2012.

 


TERRITORIO AGTDA REGISTRO UFFICIALE 0021455 30-05-2013-U

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Catasto e Cartografia

Roma, 30/05/2013

Al Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
della Provincia di Potenza
via A. Vespucci. 88
85100 Potenza

e. p.c.
Alla Direzione Centrale
Pubblicità Immobiliare e Affari Legali

Alla Direzione Centrale
Amministrazione Pianificazione e Controllo

Alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza
Direttore Centrale Aggiunto
SEDE

Alla Direzione Regionale-
Territorio Campania e Basilicata
NAPOLI

All'Ufficio Provinciale-Territorio
di Potenza
POTENZA

OGGETTO: Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13 comma 14-ter e successive modificazioni. Precisazioni e chiarimenti sulla scadenza del 30 novembre 2012.

E' pervenuta alla scrivente la comunicazione del 26 aprile 2013. n. 540. con la quale codesto Collegio chiede chiarimenti in merito al corretto regime sanzionatorio applicabile in relazione all'articolo 13 in oggetto in base al quale "I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati ai catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (74), con le modalità stabilire dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (ossia con la procedura docfa)
Al riguardo si condivide quanto prospettato, "secondo cui le sanzioni vanno applicare alle dichiarazioni relative a quei fabbricati rurali in possesso dei requisiti, ancora iscritti nei catasto terreni, presentate oltre il 30.11.2012. "
Infatti il regime sanzionatorio si applica ai fabbricati rurali di cui al comma 14-ter. ovvero a quelli che alla data del 30 novembre 2012, pur conservando i requisiti di ruralità non sono stati dichiarati al catasto edilizio urbano.
Di contro, per i fabbricati che ancor prima del 30 novembre 2012 hanno perso i predetti requisiti di ruralità e non sono stati dichiarati al catasto edilizio urbano, entro i termini di cui agli articoli 20 e 28 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, si applicano le sanzioni richiamate dall'articolo 31 del medesimo Regio Decreto Legge n. 652 del 1939, sempre che non si siano verificate le condizioni di decadenza dell'azione d'accertamento.
L'importo della sanzione per entrambi i casi, varia attualmente da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264.
In relazione alle domande di ruralità, di cui al all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, articolo 2, comma 2, si evidenzia che il termine per la presentazione è scaduto il 30 settembre 2012.

IL DIRETTORE CENTRALE
Franco Maggio

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto e Cartografia


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