Di seguito pubblichiamo il testo dell'avviso che l'Agenzia delle Entrate ha inviato a tutti i possessori di Fabbricati Rurali ancora iscritti al Catasto Terreni.


Gentile Signore/a,

dalle informazioni presenti negli atti catastali lei risulta intestataria di fabbricati rurali, o loro porzioni, tuttora censiti nel Catasto Terreni, invece che in quello Edilizio Urbano.

Le ricordiamo, infatti, che i titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità, avevano l'obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012.

Obbligo di dichiarazione sussiste anche se i fabbricati possedevano in passato i requisiti di ruralità e li hanno successivamente persi; in questo caso, la dichiarazione in catasto doveva essere effettuata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

Può conoscere la sua posizione consultando l'allegato e verificare quali tipologie di immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione o di segnalazione consultando l'allegato 2.

Se la dichiarazione di aggiornamento catastale non è stata presentata è ancora possibile inviarla usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione.

La informiamo che i tecnici dell'Agenzia hanno già avviato azioni di controllo sulle caratteristiche degli immobili rurali presenti sul territorio provinciale e che, per beneficiare delle agevolazioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso, è necessario presentare la dichiarazione di aggiornamento prima della ricezione degli esiti dell'accertamento.

Se lei, per tutti gli immobili relativi alla sua posizione, ha già presentato la dichiarazione al Catasto Edilizio urbano, o se gli immobili non sono più in suo possesso non deve predisporre alcuna dichiarazione di aggiornamento catastale. La invitiamo, in tal caso, a non tener conto di questa lettera e, se possibile, a comunicarci le informazioni di cui dispone, che riguardano ogni singolo immobile, per consentirci di aggiornare la banca dati catastale.

Può, inoltre, accedere al nostro sito internet- www.agenziaentrate.it:

- per consultare l'elenco degli immobili rurali: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari

> Fabbricati rurali > Servizio online "Fabbricati rurali - Ricerca particelle";

- per far correggere i dati catastali: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari >Fabbricati > rurali > Correzione dati catastali online "Contact Center".

NB: qualora lei non disponga di una connessione internet, può comunque trasmettere allo scrivente Ufficio la richiesta di correzione compilando l'allegato modello di segnalazione.

Cordiali saluti

Sanzioni per omessa dichiarazione:

a) del fabbricato al Catasto Edilizio Urbano: da € 1.032,00 a € 8.264,00;

b) della variazione colturale al Catasto Terreni: da € 250,00 a € 2.000,00.

Nel caso di ravvedimento operoso la sanzione è determinata in l/6 del minimo (172,00 € nel caso "a" o 41,67 € nel caso "b").


Unitamente all'Avviso, vengono inviati e inviato al proprietario anche due allegati:

L'Allegato 1, nel quale sono elencati gli immobili oggetto dell'Avviso.

L'Allegato 2, contenente un riassunto di quanto previsto dalla attuale normativa vigente.


Allegato 2

1. IMMOBILI DA DICHIARARE AL CATASTO EDILIZIO URBANO

Rientrano in tale casistica tutti gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale, non ancora

censiti al Catasto Edilizio Urbano.

In tal caso, è obbligatorio dichiarare l'immobile al Catasto Edilizio Urbano, con l'ausilio di un tecnico abilitato.

I soli immobili che non rientrano nell'obbligo di dichiarazione sono quelli elencati all'art. 3, comma 2 e comma 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

Art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28

Comma 2

Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in

Catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della

destinazione d'uso, i seguenti immobili:

a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;

b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;

c) lastrici solari;

d) aree urbane.

Comma 3

A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 mq;

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

 

2. IMMOBILI CHE NECESSITANO DI DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE AL CATASTO TERRENI

Rientrano in tale casistica le particelle sulle quali al Catasto Terreni sono ancora rappresentati fabbricati rurali, oppure loro porzioni, pur non essendo più presente alcuna costruzione da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano.

Nel caso in cui, sul terreno in precedenza occupato da fabbricati rurali ora è praticata una coltivazione, e necessario dichiarare al Catasto Terreni la variazione, da immobile rurale alla qualità di coltura attualmente presente. La dichiarazione può essere fatta direttamente presso quest'Ufficio.

 

3. IMMOBILI PER I QUALI E” SUFFICIENTE LA SEGNALAZIONE IN CATASTO

È sufficiente la segnalazione in Catasto nei casi in cui:

- gli immobili rurali sono già stati dichiarati al Catasto Edilizio Urbano;

- la costruzione che insiste sulla particella è allo stato di rudere;

- la particella consiste nella sola area di sedime, occupata in origine dal fabbricato, e sul terreno non è praticata alcuna coltivazione;

- la costruzione rientra fra quelle per le quali non è obbligatoria la dichiarazione al Catasto Edilizio

Urbano (vedi l'art. 3, comma 2 e comma 3, del DM 2 gennaio 1998, n. 28, riportato al precedente

punto l).

In tal caso, è sufficiente dichiarare - senza oneri a carico del dichiarante - la variazione di destinazione dell'area al Catasto Terreni.

 

Come segnalare le notizie sugli immobili non soggetti a variazione catastale

La segnalazione di notizie per le quali non è necessaria la dichiarazione in Catasto può avvenire:

- compilando e inviando il modello informatizzato di segnalazione, disponibile sul sito internet

dell'Agenzia delle Entrate, mediante il servizio di correzione online dei dati catastali -

www.agenziaentrate.gov.it - Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali > Correzione dati catastali online “Contact Center”.

Dopo aver inserito i dati richiesti:

* nel caso di immobili di cui al precedente paragrafo 3, sarà possibile operare la scelta riguardante la segnalazione relativa a un fabbricato rurale;

* nel caso di immobili con intestazione non corretta, sarà possibile operare la scelta inerente la

variazione dell'intestazione dell'immobile.

- compilando e inviando il modello cartaceo di segnalazione, allegato a questa lettera.