01/07/2017

Con il Provvedimento n. 120473/2017 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato disposto che a partire dal 1 luglio 2017 il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) è utilizzabile anche per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate ( in sostanza tutto ciò che è connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali).

 

All'atto del pagamento delle predette somme, l'intermediario convenzionato rilascerà con modalità telematiche un apposito contrassegno che dovrà essere apposto a cura dell'interessato sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Rimangono invariate le disposizioni che consentono all'utente di effettuare i pagamenti tramite i terminali POS installati presso gli Uffici Provinciali o tramite conto corrente postale.

Con la Risoluzione n. 79/E del 30/06/2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo da utilizzare per il pagamento tramite mod. F24 ELIDE di:

  1. imposte e tasse ipotecarie,
  2. tributi speciali catastali e relativi accessori,
  3. interessi e sanzioni amministrative,
  4. ogni altro corrispettivo dovuto agli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle Entrate connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria presso gli uffici medesimi.

Pertanto a decorrere dal 1 luglio 2017 (secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017) i codici da utilizzare per i versamenti effettuati con mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) sono i seguenti :

  • “T89T” denominato “Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”;
  • “T90T” denominato “Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico”;
  • “T91T” denominato “Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”;
  • “T92T” denominato “Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi”;
  • “T93T” denominato “Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delleformalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di attie relativi interessi”;
  • “T94T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari”;
  • “T95T” denominato “Vendita mappe”;
  • “T96T” denominato “Rimborsi spese per verifiche straordinarie”;
  • “T97T” denominato “Recupero spese per volture catastali fatte dall'Ufficio”;
  • “T98T” denominato “Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi”;
  • “T99T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.

Per la compilazione del modello F24 ELIDE andranno indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio provinciale-territorio presso cui è effettuata l’operazione per la quale è dovuto il pagamento.
      L’elenco dei codici di tali uffici è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
    • nel campo “codice atto”, nessun valore;
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è dovuto il pagamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.

 Durante il periodo transitorio che terminerà il giorno 31 dicembre 2017 saranno comunque accettati pagamenti in contanti e con titoli al portatore secondo le modalità vigenti.

A decorrere dal 1 gennaio 2018 le riscossioni potranno essere effettuate solamente tramite mod. F24, conto corrente postale e terminali POS; a partire dal 1 gennaio 2018 viene pertanto abolito l'utilizzo di denaro contante.

Scarica il testo integrale del Provvedimento n. 120473/2017

Scarica il testo integrale della Risoluzione n. 79/E del 30/06/2017