03/05/2017

L'Agenzia delle Entrate con la nota prot. 82879 del 27/04/2017 ricorda a tutti i professionisti le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali.

Con la nota prot. 82879 del 27/04/2017 l'Agenzia delle Entrate ribadisce i contenuti del Provvedimento 16 settembre 2010 (prot. 47477 del 16 settembre 2010) con il quale l'allora Agenzia del Territorio disciplinava le "modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale".

Riassumiamo i contenuti del Provvedimento 16 settembre 2010, con il quale l'Agenzia stabiliva che :

  • L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio (SISTER) per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai notai, nonché ai segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
  • Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:
    a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;
    b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l’immobile.
  • L’incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni.
  • I dati acquisiti per via telematica, in relazione all’incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.
  • L’inosservanza degli obblighi del presente provvedimento determina la sospensione o la chiusura del servizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento, ferma restando l’applicazione dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  •  L’Agenzia del Territorio ha facoltà di effettuare i controlli volti a verificare l’osservanza degli obblighi di cui al presente provvedimento.

Scarica il testo integrale del Provvedimento 16 settembre 2010.

Con la nota prot. 82879 del 27/04/2017 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che :

  • la visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi;
  • ogni volta che l’utente accede alla sezione di SISTER dedicata alle visure planimetriche, rende note le condizioni del servizio, richiedendone esplicitamente la “conferma di lettura” prima di accedere alla richiesta da formulare;

e quindi informa che è stata avviata l’attività finalizzata alla verifica del corretto utilizzo dell’attività di consultazione planimetrica.

In particolare si evidenzia che il controllo è stato indirizzato alla verifica del rispetto delle procedure regolamentari, ossia che le visure richieste siano state finalizzate alla redazione di atti di aggiornamento catastale, alla stipula di atti notarili o a procedimenti giudiziari e che il professionista sia stato incaricato formalmente da un titolare di diritti reali sull’immobile o dall’Autorità giudiziaria.

L’inosservanza di questi obblighi può determinare una temporanea sospensione del servizio di accesso a SISTER e nel caso in cui il professionista non abbia avuto alcun incarico può trovare applicazione quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Scarica il testo integrale della la nota prot. 82879 del 27/04/2017.